E' la riproduzione dell’atto di nascita. Si distingue in:
- "estratto per copia integrale", consistente nella fedele riproduzione dell'atto di nascita. Viene rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, un interesse giuridicamente rilevante per il nostro ordinamento e il rilascio non è vietato dalla legge (art. 107 del D.P.R. n. 396/2000);
- "estratto per riassunto", consistente nell'indicazione della data, del luogo e ora di nascita e della riproduzione delle annotazioni che eventualmente risultano dall'atto di nascita.
Gli estratti per copia integrale possono dunque essere rilasciati solamente a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
La richiesta deve contenere le corrette generalità della persona della quale si richiede la copia integrale (il nome, il cognome e l'anno di nascita per consentire l'individuazione nell'indice del corrispondente registro): in mancanza di tali dati, la richieste potrà essere respinta per insufficienza di notizie necessarie per l'individuazione dell'atto all'interno del registro.
Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 396/2000 l’ufficiale di stato civile che rifiuta il compimento di un atto ovvero il rilascio di un estratto deve motivare per iscritto tale negazione e avverso tale diniego l'interessato potrà ricorrere al tribunale ordinario; il giudice valutati gli interessi contrapposti e meritevoli di tutela potrà ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere comunque alla certificazione.