Copia o visione di ogni documento amministrativo detenuto dal Comune non sottratto dalla normativa vigente in materia all'accesso.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Non è previsto, in ogni caso, l’accesso ai seguenti documenti:
- i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
- i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
- la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi;
- i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune;
- i documenti la cui esibizione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art. 13 del "Regolamento in materia di diritto di di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale".